Legge Regionale 30 giugno 2026 , n. 17

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026

(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17

Art. 4
1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(4)è aggiunta la seguente:
'c bis) promuove, anche tramite le associazioni di settore, protocolli d'intesa e iniziative di sensibilizzazione nei confronti degli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione al fine di consentire, durante l'orario di servizio del personale addetto agli impianti di distribuzione stradale, compresi quelli lungo la rete autostradale, l'assistenza gratuita ai conducenti di autoveicoli di categoria M1 con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta titolari di contrassegno rilasciato ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) per il rifornimento di carburante con applicazione del prezzo comunicato per l'erogazione in modalità self-service, con l'obiettivo di agevolare la loro mobilità personale assicurandone la massima autonomia.'.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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