Legge Regionale 30 giugno 2026 , n. 17

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026

(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17

Art. 5
(Modifiche agli articoli 9 e 10 della l.r. 13/2021 )
1. Alla legge regionale 23 luglio 2021, n. 13 (Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing)(5), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 9è aggiunto il seguente:
'1 bis. Per le attività di cui al comma 1, i comuni possono prevedere, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto della normativa vigente, modalità semplificate, unitarie o cumulative di presentazione della SCIA e della relativa documentazione, anche tramite il soggetto organizzatore della manifestazione.';
b) al comma 2 dell'articolo 10, le parole 'o nelle ipotesi di cui all'articolo 9' sono soppresse.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 23 luglio 2021, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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