Legge Regionale 30 giugno 2026 , n. 17

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026

(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17

Art. 6
1. Al comma 11 dell'articolo 42 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(6)è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 aprile la durata della sosta è consentita per un periodo massimo di tre notti.' .
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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