Legge Regionale
30 giugno 2026
, n. 17
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026
(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17
Art. 6
(Modifica all'articolo 42 della l.r. 27/2015)
1. Al comma 11 dell'articolo 42 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(6)è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 aprile la durata della sosta è consentita per un periodo massimo di tre notti.' .
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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