Legge Regionale 30 giugno 2026 , n. 17

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026

(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17

Art. 7
(Modifiche agli articoli 5, 6 e 8 della l.r. 4/2025)
1. Alla legge regionale 22 aprile 2025, n. 4 (Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole 'agli OCC, nonché agli enti del Terzo settore e agli altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività propedeutiche all'instaurazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento' sono inserite le seguenti: ', anche in considerazione dell'esito del monitoraggio e dell'analisi dei dati effettuati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 8, comma 4, ove disponibili';
b) al comma 3, dell'articolo 6, le parole 'anche nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 23, comma 13, della legge regionale 8 luglio 2016, n.16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi). Qualora i soggetti di cui al presente comma siano beneficiari di servizi abitativi pubblici, gli enti proprietari, per agevolare la permanenza dei nuclei familiari negli alloggi assegnati, adottano le misure più appropriate previste in favore delle situazioni di comprovata difficoltà economica, secondo le modalità previste dall'articolo 26, comma 5, della l.r. 16/2016' sono sostituite dalle seguenti: 'in deroga ai requisiti, con assegnazione di alloggio a carattere temporaneo. La Regione, con modalità e criteri da prevedere nel regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici), sospende le azioni esecutive e di liberazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica delle ALER nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e agevola la permanenza dei nuclei familiari negli alloggi assegnati.';
c) dopo il comma 6 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:
'6 bis. La Regione tratta i dati personali indispensabili all'attivazione degli interventi e delle misure di cui ai commi 1 e 2, per finalità quali la programmazione, la gestione e il controllo delle attività connesse alla loro realizzazione, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di trattamento dei dati personali. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i tipi di dati personali che possono essere trattati, inclusi quelli afferenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, le operazioni eseguibili, i soggetti che possono aver accesso ai dati medesimi, nonché le misure di sicurezza e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati.';
d) il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione, stabilisce la composizione, i criteri e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento. L'Osservatorio è costituito con decreto del direttore generale della direzione competente entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al primo periodo.'.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 22 aprile 2025, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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