Legge Regionale 30 giugno 2026 , n. 17

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026

(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17

Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 25/2007)
1. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani)(8)è apportata la seguente modifica:
a) l'articolo 5è sostituito dal seguente:
'Art. 5
(Programmazione per l'attuazione degli interventi di sviluppo dei territori montani)
1. Gli strumenti della programmazione regionale, di cui agli articoli 5, 9 e 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), individuano, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36 e all'Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), gli obiettivi e gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.
2. Con una o più deliberazioni, la Giunta regionale definisce, in applicazione del comma 1, gli specifici strumenti attuativi per l'utilizzo del fondo regionale per la montagna, nonché, per ciascuno strumento, le modalità e i criteri per assegnare le relative risorse.'.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 15 ottobre 2007, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi