Legge Regionale
30 giugno 2026
, n. 17
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026
(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17
Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 25/2007)
1. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani)(8)è apportata la seguente modifica:
a) l'articolo 5è sostituito dal seguente:
'Art. 5
(Programmazione per l'attuazione degli interventi di sviluppo dei territori montani)
1. Gli strumenti della programmazione regionale, di cui agli articoli 5, 9 e 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), individuano, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36 e all'Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), gli obiettivi e gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.
2. Con una o più deliberazioni, la Giunta regionale definisce, in applicazione del comma 1, gli specifici strumenti attuativi per l'utilizzo del fondo regionale per la montagna, nonché, per ciascuno strumento, le modalità e i criteri per assegnare le relative risorse.'.
(Programmazione per l'attuazione degli interventi di sviluppo dei territori montani)
1. Gli strumenti della programmazione regionale, di cui agli articoli 5, 9 e 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), individuano, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36 e all'Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), gli obiettivi e gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.
2. Con una o più deliberazioni, la Giunta regionale definisce, in applicazione del comma 1, gli specifici strumenti attuativi per l'utilizzo del fondo regionale per la montagna, nonché, per ciascuno strumento, le modalità e i criteri per assegnare le relative risorse.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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