Legge Regionale 30 giugno 2026 , n. 17

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026

(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17

Art. 9
(Modifiche agli articoli 7, 24, 25 e 40 della l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6(9) (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 10.1 dell'articolo 7, le parole ', da assumere entro il 31 marzo 2020,' sono soppresse;
b) il comma 2 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
'2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione della licenza per l'esercizio del servizio taxi, in caso di prima violazione, per un periodo da un giorno a un mese, in caso di seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni, per un periodo da uno a due mesi e, in caso di terza violazione commessa nell'arco di cinque anni, per un periodo da due a quattro mesi. La sospensione della licenza è disposta dal sindaco del comune che l'ha rilasciata, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.';
c) il comma 3 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
'3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21/1992 comporta la sanzione amministrativa della sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante l'utilizzo di veicoli di cui all'articolo 85, comma 2, del d.lgs. 285/1992, in caso di prima violazione, per un periodo da un giorno a un mese, in caso di seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni, per un periodo da uno a due mesi e, in caso di terza violazione commessa nell'arco di cinque anni, per un periodo da due a quattro mesi. La sospensione dell'autorizzazione è disposta dal sindaco del comune che l'ha rilasciata, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.';
d) al primo periodo dell'alinea del comma 4 dell'articolo 24 le parole 'L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio, con sanzione di sospensione complessiva superiore a novanta giorni,' sono sostituite dalle seguenti: 'La commissione di quattro violazioni nell'arco di un quinquennio';
e) al secondo periodo dell'alinea del comma 4 dell'articolo 24 le parole 'L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio' sono sostituite dalle seguenti: 'La commissione di quattro violazioni nell'arco di un quinquennio';
f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 24 è sostituita dalla seguente:
'a) dell'obbligo di disponibilità della sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 21/1992; la sede operativa può coincidere con la rimessa, purché il luogo sia nella disponibilità dell'impresa a idoneo titolo e adeguatamente individuato ai fini dell'attività e dei controlli; resta ferma la facoltà di istituire ulteriori sedi operative ove funzionali all'attività dell'impresa;';
g) dopo il comma 4 dell'articolo 24 sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 250,00 a 1.000,00 euro in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza;
b) da 50,00 a 200,00 euro in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza relativi all'esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua;
c) da 100,00 a 400,00 euro in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti relativi all'esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua.

4 ter. Nell'ipotesi prevista dal comma 4 bis, lettera a), la sanzione è irrogata sia a carico dell'armatore sia del conducente del natante.
4 quater. Alla violazione di cui al comma 4 bis, lettera a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.
4 quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4 quater, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.
4 sexies. Alle violazioni di cui al comma 4 bis, lettere b) e c), può conseguire la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della autorizzazione o licenza per un periodo non superiore a quattro mesi.
4 septies. Le disposizioni previste dal comma 4 bis sino al comma 4 sexies non si applicano ai comuni rivieraschi della sponda lombarda del Lago di Garda e del Lago Maggiore.';
h) al comma 7 quater dell'articolo 25 sono soppresse le parole da 'nonché' sino alla fine del periodo;
i) al comma 4 dell'articolo 40 le parole 'di durata non superiore a cinque anni, sono rilasciate dalle Autorità di bacino e dai comuni rivieraschi di cui all'articolo 48, comma 2, secondo periodo, competenti per bacino, che introitano i relativi canoni ai sensi dell'articolo 52' sono sostituite dalle seguenti: 'sono rilasciate per una durata di cinque anni dagli uffici regionali limitatamente alle infrastrutture effettivamente utilizzate per lo svolgimento del servizio pubblico di linea. Il soggetto gestore della navigazione pubblica, titolare della concessione, è obbligato ad utilizzare e gestire gli approdi assicurando la presenza di personale di terra di riferimento di Navigazione Laghi a presidio delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri.'.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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