Legge Regionale 30 giugno 2026 , n. 17

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026

(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17

Art. 10
1. All'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5.2. è inserito il seguente:
'5.2. bis. Ove l'adeguamento della pianificazione provinciale di cui al comma 2 abbia già acquisito o acquisti efficacia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2028, la proroga di validità dei documenti di piano dei PGT comunali territorialmente interessati, disposta con deliberazione motivata dai relativi consigli comunali ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 5 ed estesa in applicazione del primo periodo del comma 5.1., nonché disposta ai sensi del secondo periodo del comma 5.1., è estesa di ulteriori dodici mesi; a tal fine, non occorre alcuna deliberazione da parte dei consigli comunali interessati.';
b) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:
'5 bis. Il termine biennale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, della l.r. 12/2005è differito fino a trentasei mesi per i comuni ricadenti nelle province di cui al comma 5.2. bis della presente legge, ivi compreso il comune di Gravedona ed Uniti, e fino a sessantaquattro mesi per i comuni per i quali l'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2 sia già efficace alla data del 31 dicembre 2022. Per i casi diversi da quelli di cui al primo periodo, il termine biennale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, della l.r. 12/2005è differito fino a ventiquattro mesi successivi all'adeguamento della pianificazione di cui al comma 2 della presente legge.'.
2. Per effetto delle modifiche previste all'articolo 5 della l.r. 31/2014, di cui al comma 1 del presente articolo, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(11)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 9 bis dell'articolo 10 bis è inserito il seguente:
'9 ter. Il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 9 bis è esteso di ulteriori dodici mesi per i PGT comunali per i quali l'adeguamento della rispettiva pianificazione provinciale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 31/2014, abbia già acquisito o acquisti efficacia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2028, ai sensi del comma 5.2. bis dello stesso articolo 5.'.
NOTE:
10. Si rinvia alla l.r. 28 novembre 2014, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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