Legge Regionale
30 giugno 2026
, n. 17
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026
(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17
Art. 10
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 31/2014 e all’articolo 10 bis della l.r. 12/2005)
1. All'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5.2. è inserito il seguente:
'5.2. bis. Ove l'adeguamento della pianificazione provinciale di cui al comma 2 abbia già acquisito o acquisti efficacia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2028, la proroga di validità dei documenti di piano dei PGT comunali territorialmente interessati, disposta con deliberazione motivata dai relativi consigli comunali ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 5 ed estesa in applicazione del primo periodo del comma 5.1., nonché disposta ai sensi del secondo periodo del comma 5.1., è estesa di ulteriori dodici mesi; a tal fine, non occorre alcuna deliberazione da parte dei consigli comunali interessati.';
b) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:
'5 bis. Il termine biennale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, della l.r. 12/2005è differito fino a trentasei mesi per i comuni ricadenti nelle province di cui al comma 5.2. bis della presente legge, ivi compreso il comune di Gravedona ed Uniti, e fino a sessantaquattro mesi per i comuni per i quali l'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2 sia già efficace alla data del 31 dicembre 2022. Per i casi diversi da quelli di cui al primo periodo, il termine biennale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, della l.r. 12/2005è differito fino a ventiquattro mesi successivi all'adeguamento della pianificazione di cui al comma 2 della presente legge.'.
2. Per effetto delle modifiche previste all'articolo 5 della l.r. 31/2014, di cui al comma 1 del presente articolo, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(11)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 9 bis dell'articolo 10 bis è inserito il seguente:
'9 ter. Il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 9 bis è esteso di ulteriori dodici mesi per i PGT comunali per i quali l'adeguamento della rispettiva pianificazione provinciale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 31/2014, abbia già acquisito o acquisti efficacia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2028, ai sensi del comma 5.2. bis dello stesso articolo 5.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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