Legge Regionale
30 giugno 2026
, n. 17
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026
(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17
Art. 12
(Modifiche agli articoli 1 e 5 della l.r. 12/2022)
1. Alla legge regionale 6 giugno 2022, n. 12 (Disposizioni per la valorizzazione del piatto tipico 'spiedo bresciano' e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 dell'articolo 1, le parole 'cacciata o allevata' sono sostituite dalle seguenti: 'allevata o cacciata, nel rispetto della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.';
b) alla fine dell'alinea del comma 2 dell'articolo 1 sono aggiunte le parole: 'in contesti, eventi o circostanze quali, a mero titolo esemplificativo,' ;
c) dopo il comma 2 dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
'2 bis. Le specie passeriformi che possono essere impiegate nella preparazione dello spiedo bresciano di cui al comma 2 e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina sono esclusivamente quelle cacciabili ai sensi di quanto previsto dall'allegato II, parte B, della direttiva 2009/147/CE e dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 157/1992, vengono aggiornati gli elenchi delle specie cacciabili, in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali. Nella preparazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina non possono essere in ogni caso impiegate le specie di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE, nonché le specie di cui all'allegato II, parte B, della medesima direttiva la cui caccia non è permessa in Italia.
2 ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, nel rispetto dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, ai fini della presente legge la selvaggina selvatica piccola appartenente all'ordine dei passeriformi di cui al comma 2 bis, impiegata nella preparazione e somministrazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina, è ceduta a titolo gratuito, ossia senza alcuna forma di remunerazione, rimborso o altra forma di utilità:
2 ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, nel rispetto dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, ai fini della presente legge la selvaggina selvatica piccola appartenente all'ordine dei passeriformi di cui al comma 2 bis, impiegata nella preparazione e somministrazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina, è ceduta a titolo gratuito, ossia senza alcuna forma di remunerazione, rimborso o altra forma di utilità:
e) prima del comma 1 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
'01. La Regione effettua i controlli necessari ad accertare che la valorizzazione e diffusione dei piatti tradizionali lombardi avvenga nel rispetto degli standard di tutela fissati dalla normativa europea e statale vigente. In particolare, la Regione verifica che le attività oggetto della presente legge:
02. Per le finalità di cui al comma 01, la Regione:
b) siano coerenti con i piani d'azione per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici.
02. Per le finalità di cui al comma 01, la Regione:
a) rafforza il contrasto diretto agli illeciti, anche favorendo l'aumento del personale deputato alla vigilanza;
b) rafforza il contrasto indiretto agli illeciti, intensificando, per quanto di propria competenza, i controlli sul traffico illegale, anche di importazione, di uccelli selvatici destinati al consumo umano;
c) promuove iniziative di sensibilizzazione della popolazione e dei cacciatori, per favorire la diffusione di comportamenti virtuosi che consentono di valorizzare le tradizioni locali e rafforzare il legame con il territorio nel rispetto delle regole stabilite per l'attività venatoria, contrastando l'impiego di uccelli di provenienza illecita;
d) intensifica i controlli sulle autocertificazioni di cui all'articolo 4, prevedendo forme di coordinamento informativo tra le ATS, gli organi deputati alla vigilanza venatoria e la direzione regionale competente;
e) intensifica i controlli presso gli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione e comunque nei contesti di cui all'articolo 1, comma 2, anche al fine di accertare la gratuità della cessione della selvaggina, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE.'
f) provvede, per quanto di propria competenza, all'attuazione delle azioni previste dal piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 30 marzo 2017;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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