Legge Regionale
30 giugno 2026
, n. 17
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026
(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17
Art. 15
(Modifiche agli articoli 12, 70 e 72 e inserimento degli articoli 59 bis e 73 bis nella l.r. 33/2009)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14 dell'articolo 12 dopo le parole 'Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale' sono inserite le seguenti: ', spettando al componente designato dalla Regione le funzioni di presidente,';
b) dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
'Art. 59 bis
(Misure di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici per la salute collettiva)
1. Il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor, compresi gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione, sia di nuova installazione sia già in esercizio, è tenuto ad adottare ogni misura tecnica necessaria a garantire la salubrità dell'aria trattata, sottoponendo l'impianto a ispezioni tecniche periodiche atte a verificare le condizioni igieniche delle superfici interne degli impianti in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.
2. Il titolare dell'impianto è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio igienico-sanitario connesso all'esercizio dell'impianto aeraulico, in relazione alla tipologia di attività svolta, il livello di affollamento, alle caratteristiche dell'impianto stesso e alla normativa vigente. Sulla base della valutazione del rischio il titolare garantisce l'adozione e l'esecuzione di idonei controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, assicurandone adeguata tracciabilità secondo le vigenti disposizioni di legge.';
(Misure di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici per la salute collettiva)
1. Il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor, compresi gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione, sia di nuova installazione sia già in esercizio, è tenuto ad adottare ogni misura tecnica necessaria a garantire la salubrità dell'aria trattata, sottoponendo l'impianto a ispezioni tecniche periodiche atte a verificare le condizioni igieniche delle superfici interne degli impianti in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.
2. Il titolare dell'impianto è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio igienico-sanitario connesso all'esercizio dell'impianto aeraulico, in relazione alla tipologia di attività svolta, il livello di affollamento, alle caratteristiche dell'impianto stesso e alla normativa vigente. Sulla base della valutazione del rischio il titolare garantisce l'adozione e l'esecuzione di idonei controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, assicurandone adeguata tracciabilità secondo le vigenti disposizioni di legge.';
c) al comma 4 dell'articolo 70 le parole 'di una Regione confinante a condizione di reciprocità,' sono sostituite dalle seguenti: 'di un'altra Regione a condizione di reciprocità anche con le Regioni di transito,';
d) dopo il comma 4 dell'articolo 70 è inserito il seguente:
'4 bis. Nei comuni individuati ai sensi della legge 12 settembre 2025, n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane) e della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) il cadavere di persona ivi residente può, previa autorizzazione comunale, essere trasportato ai fini dell'esposizione presso luoghi diversi dalle case funerarie e individuati nell'autorizzazione stessa, a condizione che:
a) l'accertamento della morte sia effettuato mediante tanatogramma oppure dal medico necroscopo tra la quindicesima e la ventiquattresima ora dal decesso;
e) dopo il comma 5 ter dell'articolo 72 è inserito il seguente:
'5 quater. L'impresa funebre che effettua il trattamento antiputrefattivo nei casi previsti dal comma 5 ter rilascia un'autocertificazione valida per l'ottenimento del passaporto mortuario in sostituzione della certificazione rilasciata dall'ATS.' ;
f) dopo l'articolo 73 è inserito il seguente:
'Art. 73 bis
(Crematori mobili containerizzati)
1. Sono ammessi forni crematori mobili containerizzati quali beni mobili puri su ruote, installabili temporaneamente esclusivamente all'interno dei cimiteri, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale vigente in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, ivi comprese le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. I forni mobili di cui al comma 1 non sono soggetti a titolo edilizio in quanto privi di fondazioni e di trasformazione permanente del suolo.
3. Ferma restando la disciplina vigente in materia di emissioni in atmosfera e di autorizzazione unica ambientale e le competenze delle autorità individuate dal d.lgs. 152/2006, la Regione esercita funzioni di coordinamento sotto il profilo sanitario e programmatorio, verificando la coerenza dell'installazione con la programmazione regionale in materia di cremazione e assicurando lo svolgimento dei controlli periodici e delle verifiche straordinarie, nonché la sospensione immediata e la revoca dell'assenso regionale in caso di accertata non conformità.
4. L'impianto può essere utilizzato, in via temporanea e straordinaria, per far fronte a situazioni di emergenza sanitaria o di eccezionale sovraccarico del servizio crematorio, dichiarate con apposito provvedimento regionale e nei limiti temporali e quantitativi ivi stabiliti.
5. Nel regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4 (Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità') di cui all'articolo 76 sono definite le modalità specifiche di impiego, le procedure amministrative e i requisiti tecnici relativi agli impianti crematori mobili containerizzati.'.
(Crematori mobili containerizzati)
1. Sono ammessi forni crematori mobili containerizzati quali beni mobili puri su ruote, installabili temporaneamente esclusivamente all'interno dei cimiteri, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale vigente in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, ivi comprese le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. I forni mobili di cui al comma 1 non sono soggetti a titolo edilizio in quanto privi di fondazioni e di trasformazione permanente del suolo.
3. Ferma restando la disciplina vigente in materia di emissioni in atmosfera e di autorizzazione unica ambientale e le competenze delle autorità individuate dal d.lgs. 152/2006, la Regione esercita funzioni di coordinamento sotto il profilo sanitario e programmatorio, verificando la coerenza dell'installazione con la programmazione regionale in materia di cremazione e assicurando lo svolgimento dei controlli periodici e delle verifiche straordinarie, nonché la sospensione immediata e la revoca dell'assenso regionale in caso di accertata non conformità.
4. L'impianto può essere utilizzato, in via temporanea e straordinaria, per far fronte a situazioni di emergenza sanitaria o di eccezionale sovraccarico del servizio crematorio, dichiarate con apposito provvedimento regionale e nei limiti temporali e quantitativi ivi stabiliti.
5. Nel regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4 (Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità') di cui all'articolo 76 sono definite le modalità specifiche di impiego, le procedure amministrative e i requisiti tecnici relativi agli impianti crematori mobili containerizzati.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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