Legge Regionale
30 giugno 2026
, n. 17
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026
(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17
Art. 17
(Soppressione di disposizioni istitutive di alcuni organismi e comitati non più operativi)
1. All'articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario)(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, le parole ', acquisito il parere del 'Comitato per le politiche del personale' di cui al comma 14,' sono soppresse;
2. All'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(19) sono apportate le seguenti modifiche:
3. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22(20) (Il mercato del lavoro in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 1 dell'articolo 15 bis, le parole 'sentito il Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'articolo 7 e' sono soppresse;
4. Al comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate)(21), le parole 'del Comitato istituzionale di coordinamento e' sono soppresse.
5. L'articolo 32 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(4)è abrogato.
6. Alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 (Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000)(22) sono apportate le seguenti modifiche:
b) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4, le parole ', nonché dalla consulta di cui all'art. 2, commi 7 e 8' sono soppresse;
7. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario)(23)è abrogato.
8. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
NOTE:
20. Si rinvia alla l.r. 28 settembre 2006, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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