Legge Regionale 30 giugno 2026 , n. 17

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026

(BURL n. 27 suppl. del 03 Luglio 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-30;17

Art. 19
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Abrogazione degli articoli 1 e 21 della l.r. 18/2025 e conseguente abrogazione del comma 4 ter dell’articolo 59 della l.r. 31/2008 nonché dell’articolo 19 bis della l.r. 26/2003. Modifica agli articoli 1, 3, 24 quater e 57 della l.r. 6/2012 come modificata dalla l.r. 2/2026. Modifica dell’articolo 2 della l.r. 3/2026. Modifica dell’articolo 8 della l.r. 7/2026. Modifica agli articoli 3 e 4 della l.r. 4/2026. Modifica agli articoli 2 e 5 della l.r. 5/2026)
1. Gli articoli 1 e 21 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 18 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025)(25) sono abrogati. Conseguentemente sono abrogati il comma 4 ter dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1) e l'articolo 19 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).(26)
2. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti),(27) come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2026, n. 2 (Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole 'innovativi' sono inserite le seguenti: 'e accessibili';
b) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti: ', nel rispetto della normativa statale in materia di sicurezza del traffico aereo.';
c) al comma 2 dell'articolo 24 quater, le parole 'dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina dei settore dei trasporti)' stabilisce i criteri per determinare e aggiornare il contingente complessivo delle autorizzazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026' stabilisce, senza individuare limiti quantitativi d'offerta, i criteri per determinare annualmente, il fabbisogno delle autorizzazioni';
d) al comma 3 dell'articolo 24 quater, le parole 'I comuni individuano il proprio fabbisogno' sono sostituite dalle seguenti: 'I comuni determinano annualmente il proprio fabbisogno';
e) al comma 4 dell'articolo 24 quater, dopo le parole 'La Regione,' sono inserite le seguenti: 'nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e tutela della concorrenza,' e le parole 'determina annualmente' sono sostituite dalle seguenti: 'approva annualmente, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 21/1992,';
f) al comma 6 dell'articolo 24 quater, le parole 'Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)' sono sostituite dalle seguenti: 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026';
g) al comma 1 dell'articolo 57, le parole ', ivi incluse le Autorità portuali,' sono sostituite dalle seguenti: ', ivi inclusi i soggetti gestori degli approdi in acque interne,';
h) al primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 57, prima delle parole 'La Giunta regionale' sono inserite le seguenti: 'Ferme restando le disposizioni statali vigenti in materia di ricerca e soccorso e afferenti alla sicurezza della navigazione,';
i) al secondo periodo del comma 1 bis dell'articolo 57, prima delle parole 'A tal fine le Autorità di bacino' sono inserite le seguenti: 'Fatte salve le vigenti competenze statali in materia di ricerca e soccorso e afferenti alla sicurezza della navigazione,';
j) al comma 1 ter dell'articolo 57 è premesso il seguente periodo: 'Le convenzioni di cui al comma 1 bis operano esclusivamente nelle acque interne rientranti nelle competenze amministrative regionali e non interferiscono con le funzioni attribuite allo Stato ai sensi della normativa vigente.' e le parole 'delle finalità di cui al comma 1 bis' sono sostituite dalle seguenti: 'delle finalità di cui al medesimo comma 1 bis'.
3. All'articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 3 (Promozione dell'ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo)(28), le parole 'e in modo non occasionale' sono soppresse.
4. All'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2026, n. 7(29) (Politiche regionali in materia di artigianato), il punto 3 è sostituito dal seguente: '3) le persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali'.
5. Alla legge regionale 10 febbraio 2026, n. 5(30) (Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole 'o sufficientemente limitati' sono soppresse;
b) l'alinea del comma 1 dell'articolo 5è sostituito dal seguente: 'Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi, per rispettare il valore limite di cui all'articolo 254, comma 1, del d.lgs. 81/2008, il lavoratore deve essere dotato, sulla base della valutazione dei rischi, di almeno un dispositivo tra i seguenti:'.
6. Alla legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4 (Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009)(31) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole 'apposita piattaforma informatica' sono inserite le seguenti: ', interoperabile con la piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 37, comma 14, del d.lgs. 81/2008,';
b) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4, dopo le parole 'non sono validi' sono aggiunte le seguenti: 'ai soli fini della presente legge.'.
NOTE:
25. Si rinvia alla l.r. 9 dicembre 2025, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
28. Si rinvia alla l.r. 6 febbraio 2026, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
29. Si rinvia alla l.r. 6 marzo 2026, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
30. Si rinvia alla l.r. 10 febbraio 2026, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
31. Si rinvia alla l.r. 10 febbraio 2026, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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