Legge Regionale 7 agosto 2026 , n. 22

Assestamento al bilancio 2026 - 2028 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 del 11 Agosto 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-08-07;22

Art. 7
(Misure per la sanità lombarda e modifiche di leggi regionali)
1. Per la sperimentazione della progettualità dedicata al contrasto dell'obesità tramite l'utilizzo di farmaci agonisti del recettore GLP1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2026 la spesa di euro 2.000.000,00 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 2 'Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
2. In attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) per la promozione e il sostegno ai soggiorni educativi terapeutici (campi scuola) per bambini e ragazzi con diabete mellito di tipo 1, per l'esercizio finanziario 2026 è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 2 'Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
3. Per l'esercizio finanziario 2026 è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 1 'Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 per assicurare il cofinanziamento delle rette degli asili nell'ambito del welfare aziendale del personale infermieristico.
4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 34 (Legge di stabilità 2023-2025)(2), le parole 'programma sperimentale regionale screening neonatale esteso (SNE) all'atrofia muscolare spinale' sono sostituite dalle seguenti: 'programma sperimentale regionale di screening neonatale esteso (SNE) e di screening genetici neonatali e rivolti alle categorie a rischio'.
5. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2025, n. 13 (Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali)(3) dopo le parole 'servizi dermatologici' sono inserite le seguenti: 'e oculistici'.
6. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 20 (Legge di stabilità 2026-2028)(4) la parola 'donne' è soppressa.
7. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale 2026-2028 derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si fa fronte, nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3). Dai restanti commi del presente articolo non discendono maggiori oneri per il bilancio regionale.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 7 agosto 2025, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2025, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi