Legge Regionale
7 agosto 2026
, n. 22
Assestamento al bilancio 2026 - 2028 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 33 del 11 Agosto 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-08-07;22
Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 19/2025)
1. L'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - Collegato 2026)(5)è sostituito dal seguente:
'Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 27 bis della l.r. 33/2009 e norme transitorie)
1. L'articolo 27 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è sostituito dal seguente:
'Art. 27 bis
(Maggiorazioni tariffarie)
1. La Regione promuove l'integrazione dei processi di diagnosi e cura con le attività didattiche e di ricerca sanitaria riconoscendo, mediante le maggiorazioni tariffarie delle prestazioni di ricovero e cura, a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale, esclusivamente i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca svolte dagli enti di cui al comma 2, detratta una quota legata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario. Le università concorrono, altresì, alle attività correnti dei medesimi enti con l'apporto di beni mobili e immobili.
2. Beneficiano delle maggiorazioni tariffarie le fondazioni IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditate e a contratto e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate a contratto che siano convenzionate con le università sedi di facoltà di medicina e chirurgia che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa di cui all'articolo 29.
3. La Giunta regionale definisce con cadenza triennale:
(Sostituzione dell'articolo 27 bis della l.r. 33/2009 e norme transitorie)
1. L'articolo 27 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è sostituito dal seguente:
'Art. 27 bis
(Maggiorazioni tariffarie)
1. La Regione promuove l'integrazione dei processi di diagnosi e cura con le attività didattiche e di ricerca sanitaria riconoscendo, mediante le maggiorazioni tariffarie delle prestazioni di ricovero e cura, a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale, esclusivamente i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca svolte dagli enti di cui al comma 2, detratta una quota legata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario. Le università concorrono, altresì, alle attività correnti dei medesimi enti con l'apporto di beni mobili e immobili.
2. Beneficiano delle maggiorazioni tariffarie le fondazioni IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditate e a contratto e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate a contratto che siano convenzionate con le università sedi di facoltà di medicina e chirurgia che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa di cui all'articolo 29.
3. La Giunta regionale definisce con cadenza triennale:
a) i criteri per il riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie tenuto conto degli aspetti organizzativi, gestionali, tecnologici ed economici correlati ai costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca;
b) le modalità di assolvimento del debito informativo connesso allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al riconoscimento di cui alla lettera a), con particolare riguardo ai rendiconti economici, di contabilità analitica e al bilancio d'esercizio.'.
Le disposizioni di cui all' articolo 27 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come sostituite dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2026. In fase di prima applicazione, la deliberazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 27 bis è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I procedimenti di riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e relative all'esercizio finanziario 2025 si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.
Alle spese derivanti dall' articolo 27 bis della l.r. 33/2009, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, stimate nei limiti massimi di euro 199.300.000,00 per l'anno 2026 e di euro 273.000.000,00 per gli anni 2027 e 2028, si provvede nell'ambito del relativo provvedimento della Giunta regionale con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 come riportato nella sezione 2a) 'Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3). Per gli esercizi successivi al 2028 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
La Regione produce annualmente la documentazione funzionale alla verifica del rispetto dell' articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) da parte del competente Tavolo di verifica degli adempimenti.'.
Le disposizioni di cui all' articolo 27 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), come sostituite dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2026. In fase di prima applicazione, la deliberazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 27 bis è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I procedimenti di riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e relative all'esercizio finanziario 2025 si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.
Alle spese derivanti dall' articolo 27 bis della l.r. 33/2009, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, stimate nei limiti massimi di euro 199.300.000,00 per l'anno 2026 e di euro 273.000.000,00 per gli anni 2027 e 2028, si provvede nell'ambito del relativo provvedimento della Giunta regionale con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028 come riportato nella sezione 2a) 'Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3). Per gli esercizi successivi al 2028 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
La Regione produce annualmente la documentazione funzionale alla verifica del rispetto dell' articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) da parte del competente Tavolo di verifica degli adempimenti.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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