Legge Regionale 7 agosto 2026 , n. 22

Assestamento al bilancio 2026 - 2028 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 del 11 Agosto 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-08-07;22

Art. 10
1. All'articolo 7 della legge regionale 8 agosto 2024, n. 14 (Assestamento al bilancio 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. In deroga alla tempistica di assegnazione dei canoni di cui all'articolo 20, comma 10, e delle somme di cui all'articolo 23, commi 2 e 3, della l.r. 5/2020, le risorse riferite a tali canoni e somme, introitate dalla Regione in esito a contenzioso, da riversare alla Città metropolitana di Milano e alle province territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 possono essere trasferite ai predetti enti, nella stessa quota percentuale determinata ai sensi dei suddetti articoli 20 e 23 della l.r. 5/2020, a partire dall'annualità in cui sono introitate e, comunque, entro il triennio successivo a tale annualità, nella misura da individuarsi con legge annuale di approvazione del bilancio compatibilmente con gli equilibri di bilancio dei singoli esercizi finanziari, calcolati ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011 e con le regole della governance economica europea. La disciplina in deroga, di cui al primo periodo, si applica anche alle risorse introitate dalla Regione, in esito a contenzioso, con riferimento ai trasferimenti agli enti locali degli importi ad essi spettanti a titolo di monetizzazione della fornitura gratuita di energia ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2020), nella stessa quota percentuale determinata in applicazione dell'articolo 31 della stessa l.r. 23/2019.';
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
'3 bis. All'articolo 20 della l.r. 5/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

'10 bis. Dall'annualità 2027 la percentuale dell'80 per cento del canone introitato nell'anno precedente assegnato alle province e alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche ai sensi del comma 10 è elevata al 100 per cento. L'introito annuale complessivo derivante dai canoni di cui al presente articolo è trasferito agli enti di cui sopra al netto delle spese relative alla gestione delle attività e all'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di concessioni idroelettriche e di introito dei canoni, commisurate ad una quota pari a euro 10 milioni.';
b) il comma 13 bis è abrogato.'.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 8 agosto 2024, n. 14 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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