Legge Regionale 7 agosto 2026 , n. 22

Assestamento al bilancio 2026 - 2028 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 del 11 Agosto 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-08-07;22

Art. 16
(Istituzione del Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi regionali)
1. In attuazione dell'articolo 5 bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, e modificato dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, Regione Lombardia istituisce il 'Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale dei tributi regionali' al fine di potenziare le strutture regionali preposte, migliorare le banche dati, l'interoperabilità e l'aggiornamento tecnologico finalizzati al contrasto all'evasione dei tributi regionali.
2. Il fondo di cui al comma 1, istituito a partire dall'annualità 2027 alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028, è alimentato annualmente tramite accantonamento fino all'1 per cento del gettito riscosso grazie all'attività di contrasto all'evasione dell'esercizio precedente ed è destinato all'acquisto di attrezzature da ufficio, supporti informatici, servizi e corsi di formazione specialistica. A tal fine per l'esercizio finanziario 2027 alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' è accantonata la somma pari allo 0,5 per cento del gettito riscosso tramite il contrasto all'evasione fiscale nell'anno precedente, fino a un massimo di euro 1 milione, la cui copertura finanziaria è garantita nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).
3. Annualmente, con successivo provvedimento la Giunta individua criteri e modalità di ripartizione per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.
4. Per gli esercizi successivi al 2027 all'accantonamento del fondo si provvede con legge annuale di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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