Legge Regionale Statutaria 
   30 agosto 2008 
  , n. 1
  
Statuto d'autonomia della Lombardia
(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1
Art. 4
    (Autonomie territoriali)
    
      
      
      1.  La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esercita esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario.
    
      
      
      2.  Con legge regionale è conferita ai comuni, alle province e alla città metropolitana ogni funzione di interesse locale, salvo il conferimento di ulteriori funzioni.
    
      
      
      3.  La Regione, anche attraverso la valorizzazione delle comunità montane, incentiva e disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, e in particolare dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate; riconosce la specificità dei territori montani e prevede politiche di intervento al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo.
    
  Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale