1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale.
2. Il Presidente è componente del Consiglio regionale. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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