1. Il Consiglio regionale esprime la censura nei confronti di uno o più assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti.
2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
3. A seguito dell'approvazione di una mozione di censura, il Presidente della Regione riferisce al Consiglio regionale sulle decisioni di competenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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