Legge Regionale Statutaria 
   30 agosto 2008 
  , n. 1
  
Statuto d'autonomia della Lombardia
(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1
Art. 34
    (Iniziativa delle leggi regionali)
    
      
      
      1.  L'iniziativa delle leggi regionali appartiene a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali, ad almeno cinquemila elettori, a ciascun consiglio provinciale e ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.
    
    
  Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale
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