1. Il procedimento legislativo ordinario consiste nell'esame istruttorio del progetto di legge da parte delle competenti commissioni consiliari, nella discussione generale in Consiglio, nel voto articolo per articolo e nella votazione finale.
2. La dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge, deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza dei componenti, secondo le disposizioni del regolamento generale, non comporta l'omissione di alcuna delle fasi stabilite dal comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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