1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione entro quindici giorni dalla sua approvazione con le formule previste da legge regionale.
2. La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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