Legge Regionale Statutaria 
   30 agosto 2008 
  , n. 1
  
Statuto d'autonomia della Lombardia
(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1
Art. 46
    (Principi generali dell'azione amministrativa)
    
      
      
      1.  L'amministrazione regionale opera sulla base del principio di legalità, in virtù dei poteri conferiti dalle leggi e dallo Statuto.
    
      
      
      2.  La Regione impronta l'attività amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.
    
      
      
      3.  La Regione promuove la semplificazione organizzativa e procedimentale eliminando duplicazioni e sovrapposizioni.
    
      
      
      4.  La programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento statale e comunitario.
    
      
      
      5. È assicurato il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti ed è prevista l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo. La legge regionale predispone strumenti di tutela dei cittadini per i casi di omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti richiesti.
    
  Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale
 Legge Regionale