REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 11.
Qualità della progettazione urbanistica ed architettonica.
1. Per gli insediamenti commerciali destinati alla media e alla grande distribuzione occorre prestare particolare attenzione alla qualità progettuale dell’intervento; a tal fine, occorre che il progetto sia qualitativamente apprezzabile in relazione agli aspetti sia di carattere edilizio, sia di correlazione con l’intorno; tali aspetti di qualità progettuale vengono opportunamente valutati dalla commissione edilizia in sede di parere per il rilascio dei necessari atti abilitativi.
2. Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed ambientale, con particolare riferimento alle aree periferiche ed alle aree produttive dismesse, nel quadro degli interventi di carattere commerciale è ammessa la realizzazione di opere di arredo urbano, da intendere quale progettazione coordinata delle pavimentazioni, dell’illuminazione, della segnaletica, di altre attrezzature quali panchine, fioriere, contenitori per rifiuti, fontanelle, pensiline e sedili per l’attesa dei mezzi pubblici di trasporto, chioschi, cabine telefoniche, insegne e simili, e delle sistemazioni del verde pubblico, da parte dell’operatore o dei soggetti privati interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 8 della l.r. 60/1977 .
3. Deve essere sempre predisposto lo studio degli spazi aperti, degli spazi pedonali, di quelli per la sosta e la mobilità degli automezzi dell’utenza e per l’espletamento delle operazioni di carico-scarico delle merci; i parcheggi sono prevalentemente ricavati nell’ambito interrato del sedime commerciale; i parcheggi a raso, dotati di opportune alberature, sono comunque localizzati e disegnati in modo da evitare la configurazione di edifici isolati in un grande parcheggio.(10)
4. Una particolare attenzione viene posta dagli strumenti urbanistici in relazione alle esigenze di riqualificazione di insediamenti commerciali della media e grande distribuzione, ovvero di agglomerazioni di insediamenti commerciali, che risultino di scarsa qualità architettonica ed ambientale, non abbiano una sufficiente dotazione di servizi e non presentino adeguate condizioni di accessibilità dall’esterno e di organizzazione urbanistica interna; per tali insediamenti il Piano Regolatore Generale prevede adeguate misure di riassetto o sistemazione urbanistica ed ambientale, onde garantire una loro idonea funzionalità complessiva.(11)
5. Gli insediamenti commerciali esistenti distribuiti lungo le principali arterie viabilistiche devono garantire per quanto possibile:
- il massimo contenimento della diffusione lineare lungo la viabilità e la previsione di complessi organizzati a sviluppo areale, adeguatamente dotati di servizi;
- la revisione delle modalità di accesso ai fini della sicurezza e della fluidità del traffico;
- il controllo della segnaletica pubblicitaria e della cartellonistica, da contenere in forme idonee soprattutto in zone di rilievo paesistico-ambientale;
- la limitazione della visibilità diretta dalle strade, anche attraverso congrue sistemazioni a verde.
NOTE:
10. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 9 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 10 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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