REGOLAMENTO REGIONALE
21 luglio 2000
, N. 3
Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio
(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3
Art. 19.
Effetti della trasmissione della domanda alla Regione da parte del richiedente.
1. In relazione al contenuto delle norme sopra richiamate:
a) il termine massimo per la conclusione del procedimento è determinato in via ordinaria dalla data di presentazione della domanda al Comune;
b) se la prima riunione della Conferenza non si svolge nel termine prescritto, il termine per la conclusione del procedimento può essere determinato in relazione alla data di trasmissione della domanda alla Regione;
c) l’ordine con cui le domande vengono decise è stabilito in base alla data di ricevimento da parte della Regione ai sensi dell’art. 18 comma 1.(20)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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