REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 19.
Effetti della trasmissione della domanda alla Regione da parte del richiedente.
1. In relazione al contenuto delle norme sopra richiamate:
a) il termine massimo per la conclusione del procedimento è determinato in via ordinaria dalla data di presentazione della domanda al Comune;
b) se la prima riunione della Conferenza non si svolge nel termine prescritto, il termine per la conclusione del procedimento può essere determinato in relazione alla data di trasmissione della domanda alla Regione;
c) l’ordine con cui le domande vengono decise è stabilito in base alla data di ricevimento da parte della Regione ai sensi dell’art. 18 comma 1.(20)
2. La trasmissione della domanda alla Regione da parte del richiedente può pertanto assumere rilievo ai seguenti fini:
- determinazione della data in base alla quale la domanda viene inserita nell’ordine di trattazione (se il Comune non ha già provveduto alla trasmissione);
- determinazione della data dalla quale possono utilmente decorrere i termini di 90 giorni e di 120 giorni rispettivamente per la deliberazione della Conferenza e per la comunicazione conclusiva (se la Conferenza non è stata convocata nel termine prescritto).
NOTE:
20. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 18 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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