REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 24.
Esercizi di vicinato.
1. Nei casi in cui per l’apertura di un esercizio di vicinato, conforme alla normativa urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. 22/99, ovvero alla procedura di cui all’art. 26, l. 47/1985 per le opere interne, alla comunicazione di cui all’art. 7 del d.lgs. 114/98 va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall’art. 2, comma 60 della l. 662/96 (sostitutivo dell’art. 4 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazione nella l. 4 dicembre 1993 n. 493) ovvero dal citato art. 26.(23)
NOTE:
23. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 22 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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