REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 28 bis(29)
1. Il principio di contestualità di cui ai precedenti artt. 26 e 27 è derogabile in caso di strumenti attuativi già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento (9 agosto 2000), relativamente ai quali il rilascio della concessione edilizia costituente, ai sensi delle vigenti disposizioni, atto dovuto per l’Amministrazione Comunale, nonché l’inizio dei lavori a seguito di D.I.A., sono ammissibili anche anticipatamente al rilascio della corrispondente autorizzazione di esercizio.
2. Ai fini degli interventi commerciali compresi in strumenti di pianificazione attuativa già approvati all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento (9 agosto 2000), si intende assolto l’obbligo di adeguamento di cui all’art. 6 comma 5 del d.lgs. 114/98, qualora l’adeguamento stesso non sia già intervenuto.
3. La dotazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico al servizio di grandi strutture di vendita, stabilita dall’art. 4 comma 5 della l.r. 14/99 per l’adeguamento al presente regolamento dei piani regolatori e delle relative varianti, non deve essere garantita nei casi di cui al precedente comma 2.
NOTE:
29. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 28 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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