REGOLAMENTO REGIONALE
21 luglio 2000
, N. 3
Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio
(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3
Art. 36.
Deroga al criterio della consistenza demografica per l’applicazione dei limiti massimi di superficie degli esercizi vicinato.
1. Nelle U.T. n. 7 (Pavia), n. 8 (Cremona), n. 9 (Vigevano), n. 10 (Mantova), n. 11 (Lecco) n. 12 (Lodi), n. 13 (Voghera), n. 15 (Desenzano), n. 16 (Sondrio), n. 18 (Viadana), n. 19 (Luino), n. 20 (Darfo Boario Terme) e n. 21 (Morbegno) nelle quali ricorrono una o più delle caratteristiche di cui all’allegato 3, tav. 7 (bassa densità di popolazione, elevata presenza di comuni di piccola dimensione, alta presenza di popolazione anziana, alta presenza di popolazione residente in zona montana) i Comuni possono applicare il limite massimo di 150 m2 per i negozi di vicinato in deroga al criterio della consistenza demografica.
La deroga per gli esercizi di vicinato va deliberata in sede di fissazione dei criteri per le medie strutture ai sensi dell’art. 8 comma 3 del d.lgs. 114/98. La relativa delibera va trasmessa alla Regione per la pubblicazione sul B.U.R.L.
Eventuali precedenti delibere assunte ai sensi della l.r. 14/99, con contenuto diverso da quello stabilito al presente articolo, o relative ai Comuni esterni alle U.T. di cui al comma 1, devono essere riformulate dai Comuni medesimi, fatti salvi gli effetti per gli esercizi che a tale data avevano già presentato la comunicazione di inizio di attività.(40)
La deroga per gli esercizi di vicinato va deliberata in sede di fissazione dei criteri per le medie strutture ai sensi dell’art. 8 comma 3 del d.lgs. 114/98. La relativa delibera va trasmessa alla Regione per la pubblicazione sul B.U.R.L.
Eventuali precedenti delibere assunte ai sensi della l.r. 14/99, con contenuto diverso da quello stabilito al presente articolo, o relative ai Comuni esterni alle U.T. di cui al comma 1, devono essere riformulate dai Comuni medesimi, fatti salvi gli effetti per gli esercizi che a tale data avevano già presentato la comunicazione di inizio di attività.(40)
NOTE:
40. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 39 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9 e dall'art. 1, comma 40 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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