REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 per il settore del commercio

(BURL n. 30, 2º suppl. ord. del 25 Luglio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-07-21;3

Art. 41.
Centri Commerciali.
1. Le autorizzazioni di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 114/98 devono essere riferite alla tipologia Centro Commerciale, se ricorrono tutti i seguenti elementi:(45)
- unicità della struttura o dell’insediamento commerciale;
- destinazione specifica o prevalente della struttura; è assimilabile a tale situazione quella dell’insediamento che assolve ad una funzione specifica diversa da quella commerciale (es. intrattenimento) dove è prevista una superficie di vendita complementare rispetto alla funzione principale per cui è stato progettato il complesso, superiore al 20% della superficie lorda di pavimentazione;
- spazi di servizio gestiti unitariamente;
- infrastrutture comuni.

Il ricorrere di tali elementi deve essere verificato in ogni caso, quale che sia la formula o la dizione commerciale adottata dal promotore o dal titolare (outlet, factory outlet, centro tematico, centro misto, parco commerciale, stocchista, spaccio e simili) in sede di esame della domanda tenendo conto degli esercizi preesistenti o solo autorizzati.
L’autorizzazione per centro commerciale può comunque essere richiesta anche se non ricorrono tutti gli elementi di cui al presente comma.
2. A seguito dell’autorizzazione del Centro Commerciale, sono rilasciate tante singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/98 inseriti nel Centro Commerciale.
Le superfici di vendita comunicate (nel caso degli esercizi di vicinato) o autorizzate dei singoli esercizi discendono dalla autorizzazione unitaria e il loro totale non deve superare quello della citata autorizzazione.
Non è consentita l’allocazione di un esercizio di vicinato all’interno di un Centro Commerciale o il trasferimento di un esercizio già autorizzato oltre i limiti complessivi della superficie di vendita della autorizzazione unitaria rilasciata con le modalità e procedure di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/98 .
Qualora ciò avvenga, configurandosi un aumento della originaria superficie di vendita autorizzata, deve essere richiesta una nuova autorizzazione unitaria per tutto il Centro Commerciale.
Non è consentito il trasferimento di singole autorizzazioni o di attività comunicate fuori dal Centro Commerciale.
In caso di cessazione dell’attività di uno dei punti di vendita autorizzati o comunicati allocati nel C.C. ed in mancanza di un soggetto subentrante entro il termine di cui all’art. 22, comma 4 lettera b), del d.lgs. n. 114/98 il comune riduce la superficie di vendita complessiva del C.C. riportata nella autorizzazione unitaria.
2 bis. La domanda di nuova apertura, di trasferimento di sede, di variazione di superficie e di settore merceologico di un centro commerciale può essere presentata anche da un unico soggetto promotore con le modalità di cui all’art. 5 della legge regionale n. 14/99. L’autorizzazione che viene rilasciata a seguito del procedimento di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 114/1998 ha carattere unitario. Il richiedente l’autorizzazione unitaria può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 5 – comma 5 – del d.lgs. n. 114/1998, fatto salvo il possesso dei predetti requisiti da parte dei richiedenti le singole autorizzazioni di cui al precedente comma.
Il primo passaggio dall’autorizzazione unitaria, in nessun caso autonomamente attivabile neanche parzialmente, alle autorizzazioni per i singoli esercizi non costituisce una fattispecie di subingresso.(46)
3. La superficie di vendita di un Centro Commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
4. Se non è richiesta e rilasciata l’apposita autorizzazione per il Centro Commerciale non sono consentite soluzioni strutturali o formali o informazioni al pubblico riguardanti uno o più esercizi, idonee a rappresentare gli stessi quali Centro Commerciale o, comunque, come unitario complesso commerciale e a determinare la maggiore attrattività propria di tale classe di esercizi.
5. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo che diano luogo a svolgimento abusivo dell’attività, è applicata la sanzione di cui all’art. 22 comma 6 del d.lgs. 114/98.(47)
6. Le strutture commerciali attive e autorizzate alla data del 9 agosto 2000 e aventi, comunque, i requisiti del Centro Commerciale ai sensi del comma 1 possono richiedere al comune entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il rilascio di un’autorizzazione unitaria per la tipologia Centro Commerciale su una superficie complessiva di vendita pari alla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi presenti nella struttura.
La richiesta di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del nulla-osta eventualmente rilasciato in base alla l. 426/71, dal titolare unico delle autorizzazioni ovvero se è intervenuto il frazionamento dal loro avente causa o dall’organismo associativo cui aderiscono gli operatori del centro o da tutti i titolari delle autorizzazioni. Tale autorizzazione costituisce atto dovuto e la superficie di vendita in essa considerata non viene dedotta dalla quota obiettivo dell’U.T.. Se l’autorizzazione non è richiesta si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5.(47)
NOTE:
45. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 45 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
46. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 46 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
47. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 47 del r.r. 24 dicembre 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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