REGOLAMENTO REGIONALE 
   2 aprile 2001 
  ,  N. 1
  
Regolamento di contabilità della Giunta regionale
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;1
Art. 13.
    Annullamento di crediti.
    
      
      
      1.  Il dirigente competente per materia è autorizzato all’annullamento dei crediti di cui all’articolo 56 della legge regionale di contabilità, qualora la differenza fra l’entità di ogni singola entrata e l’ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, connessi alle relative operazioni di riscossione non risulti superiore all’importo di L. 48.407 (25 €). 
    
    
  Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale
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