REGOLAMENTO REGIONALE 
   2 aprile 2001 
  ,  N. 2
  
Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;2
Art. 10.
    
    
      
      
      1.  I provvedimenti relativi alle funzioni di controllo e vigilanza sulle fondazioni ai sensi degli artt. 25, 26 e 28 del codice civile sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta del Presidente e dell’Assessore competente. 
    
  NOTE:
  
    
    1. L'articolo è stato abrogato sotto condizione dall'art. 6, comma 3, lett. b) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale