REGOLAMENTO REGIONALE
19 novembre 2001
, N. 6
Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 14, all’articolo 6, comma 4, all’articolo 7, comma 12 e all’articolo 10, comma 9, della l.r. 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione"
(BURL n. 47, 1º suppl. ord. del 20 Novembre 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-19;6
Art. 1.
Oggetto.
1. Il presente regolamento è emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 comma 14, articolo 6 comma 4, articolo 7 comma 12, articolo 10 comma 9 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" .
Esso determina, rispettivamente per ciascun articolo della l.r. 11/01 di seguito indicato:
Esso determina, rispettivamente per ciascun articolo della l.r. 11/01 di seguito indicato:
a) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all’esercizio di impianti di potenza al connettore d’antenna non superiore a 7 W, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a);
b) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all’esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b);
c) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all’esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione, nonché la definizione delle caratteristiche delle medesime reti, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c);
d) i contenuti e le modalità delle comunicazioni di variazione della titolarità dell’impianto, delle sue caratteristiche tecniche, della sua chiusura o messa fuori esercizio, relativamente agli impianti di cui all’articolo 6, comma 1;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia