REGOLAMENTO REGIONALE 19 novembre 2001 , N. 6

Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 14, all’articolo 6, comma 4, all’articolo 7, comma 12 e all’articolo 10, comma 9, della l.r. 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione"

(BURL n. 47, 1º suppl. ord. del 20 Novembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-19;6

Art. 1.
Oggetto.
1. Il presente regolamento è emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 comma 14, articolo 6 comma 4, articolo 7 comma 12, articolo 10 comma 9 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" .
Esso determina, rispettivamente per ciascun articolo della l.r. 11/01 di seguito indicato:
a) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all’esercizio di impianti di potenza al connettore d’antenna non superiore a 7 W, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a);
b) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all’esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b);
c) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all’esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione, nonché la definizione delle caratteristiche delle medesime reti, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c);
d) i contenuti e le modalità delle comunicazioni di variazione della titolarità dell’impianto, delle sue caratteristiche tecniche, della sua chiusura o messa fuori esercizio, relativamente agli impianti di cui all’articolo 6, comma 1;
e) gli schemi da adottare, relativamente agli impianti di cui all’articolo 7, per le comunicazioni relative:
alla conformità dell’impianto realizzato al progetto presentato ed all’osservanza delle prescrizioni dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3;
alla variazione di titolarità dell’impianto;
alla disattivazione dell’impianto;
alla variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego;
f) le modalità di presentazione della comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1;
g) i contenuti della comunicazione relativa al piano di localizzazione, di cui all’articolo 4, comma 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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