REGOLAMENTO REGIONALE 23 luglio 2002 , N. 5

Nuovo sistema tariffario(1)

(BURL n. 30, 1º suppl. ord. del 26 Luglio 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-07-23;5

Art. 19.
Definizione delle tariffe di riferimento.(1)
1. Gli enti competenti procedono alla puntuale individuazione delle tariffe per le diverse zone sulla base dei valori individuati dalla Regione, tenendo conto dei valori storici e dei ricavi tariffari. Gli enti competenti, definiscono la ripartizione degli introiti per la copertura di eventuali minori introiti rispetto a quelli storici.
2. La definizione delle tariffe da parte degli enti competenti deve tenere presente le seguenti finalità:
a) riequilibrio del prelievo tariffario in funzione della quantità e della qualità del servizio offerto;
b) promozione dell’utilizzo del mezzo pubblico;
c) promozione di un riequilibrio della mobilità a favore di fasce orarie e porzioni di territorio a più bassa congestione;
d) promozione della compatibilità del servizio sul piano ambientale e del traffico;
e) promozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate;
f) economicità del servizio.
3. Per la determinazione della tariffa, è possibile assegnare ad una specifica zona un peso unitario maggiore di uno, laddove esigenze di mobilità ne giustificano la scelta, come da esemplificazione di seguito riprodotta.

Vedi “Immagine 2” sezione allegati.
4. I valori minimi e massimi indicati nella seguente Tabella 2 costituiscono il riferimento per la puntuale definizione della tariffa del titolo di viaggio di corsa semplice o nel caso siano previsti sistemi a carnet, del singolo titolo di viaggio in corrispondenza della soluzione più conveniente. I valori della tabella sono calcolati sommando una componente fissa ed una variabile. La componente variabile è determinata dal prodotto tra il numero delle zone/semi zone attraversate e l’unità tariffaria corrispondente alla singola zona.
Tabella 2: Intervalli di riferimento delle tariffe dei titoli di viaggio di corsa semplice del modello a zone

Tariffe per 20 zone in Euro (arrotondamento 0,05 euro)
Zone
Tariffa Minima
Tariffa Massima
1
0,90
1,10
2
1,20
1,50
3
1,50
1,85
4
1,85
2,25
5
2,15
2,60
6
2,45
3,00
7
2,75
3,35
8
3,05
3,75
9
3,35
4,10
10
3,65
4,50
11
3,95
4,85
12
4,30
5,20
13
4,60
5,60
14
4,90
5,95
15
5,20
6,35
16
5,50
6,70
17
5,80
7,10
18
6,10
7,45
19
6,40
7,85
20
6,70
8,20

5. Agli Enti competenti che applicano il modello a zone per la determinazione delle tariffe dei servizi è riservata la facoltà di definire la validità temporale del titolo di viaggio di corsa semplice.
6. Le tariffe dei titoli di viaggio di abbonamento mensile e settimanale sono calcolati come multipli della tariffa di corsa semplice in base ad un coefficiente moltiplicativo individuato dall’organismo locale, tenuto conto dell’ampiezza delle zone individuate e delle politiche tariffarie che intende promuovere.
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato dall'art. 42, comma 6 del r.r. 10 giugno 2014, n. 4 salvo quanto previsto dall'art. 42, commi 4 e 5, dell'art. 37, comma 1 e dall'art. 40, comma 1 del r.r. 10 giugno 2014, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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