REGOLAMENTO REGIONALE
23 luglio 2002
, N. 5
Nuovo sistema tariffario(1)
(BURL n. 30, 1º suppl. ord. del 26 Luglio 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-07-23;5
Art. 22.
1. È ammesso il rimborso di titoli di viaggio acquistati e non obliterati prima della scadenza previa richiesta dell’utente all’azienda di trasporto. Il rimborso è riconosciuto:
2. A seguito di adeguamento tariffario, i titoli di viaggio acquistati precedentemente all’adeguamento conservano validità per i trenta giorni successivi all’entrata in vigore dello stesso. Decorso tale termine non possono essere utilizzati, salvo nei casi di abbonamento annuale con validità residua. In caso di adeguamento tariffario il rimborso dei titoli di viaggio non più utilizzabili è pari al 100% della tariffa ed è garantito agli utenti per un periodo non inferiore a tre mesi dalla data di cessazione di validità dei titoli stessi.
3. La Regione e gli Enti Locali hanno facoltà di disciplinare nei rispettivi contratti di servizio le modalità di riconoscimento di un indennizzo ai viaggiatori, con particolare riferimento agli utenti abbonati, nel caso in cui il livello di servizio erogato sia inferiore a standard minimi di servizio e di qualità. La definizione dei criteri standard e delle modalità di riconoscimento dell’indennizzo è rinviata al provvedimento di adeguamento tariffario di cui al comma 1 dell’art. 11 del presente regolamento dell’anno 2004.
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato dall'art. 42, comma 6 del r.r. 10 giugno 2014, n. 4 salvo quanto previsto dall'art. 42, commi 4 e 5, dell'art. 37, comma 1 e dall'art. 40, comma 1 del r.r. 10 giugno 2014, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia