REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 2.
Definizioni.
1. Nel presente regolamento:
a) il termine " unità nautica " indica qualsiasi nave, motoscafo, galleggiante, impianto galleggiante, unità da diporto ed in generale qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come mezzo di trasporto sulla superficie dell’acqua o sotto di essa;
b) il termine " unità nautica motorizzata " o " unità nautica a motore " indica una unità nautica a propulsione meccanica;
c) il termine " convoglio " indica un convoglio rimorchiato, un convoglio spinto o un rimorchio di fianco;
d) il termine " convoglio rimorchiato " indica una composizione formata da unità nautiche sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno una unità nautica a motore;
e) il termine " convoglio spinto " indica una formazione delle unità nautiche sprovviste di propulsione, riunite in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno una unità nautica a motore;
f) il termine " rimorchio di fianco " indica una formazione composta da unità nautiche affiancate all’unità nautica motorizzata che assicura la propulsione;
g) il termine " impianto galleggiante " indica un mezzo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito d’installazioni per i lavori in acqua;
h) il termine " installazione galleggiante " indica tutte le installazioni galleggianti che normalmente non sono destinate a spostarsi;
i) il termine " unità nautica a vela " indica una unità nautica concepita per la navigazione a vela. Una unità nautica a vela che naviga a motore con o senza vela issata è considerata come una unità nautica a motore;
j) il termine " unità nautica in servizio regolare " indica una unità nautica che assicura un servizio di trasporto pubblico;
k) il termine " unità nautica a remi " indica una unità nautica che può essere mossa soltanto mediante i remi oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana;
l) il termine " unità da diporto " indica una nave, un’imbarcazione o un natante utilizzato per scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro (legge 11 febbraio 1971, n. 50 " Norme sulla navigazione da diporto " e successive integrazioni e modificazioni);
m) il termine " unità nautica minore " indica una unità nautica avente lunghezza non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
n) i termini " lunghezza " e " larghezza " dell’unità nautica indicano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima;
o) il termine " unità nautica in stazionamento " indica una unità nautica che si trova direttamente o indirettamente all’ancora, ormeggiata alla riva o arenata;
p) il termine " unità nautica in navigazione " o " unità nautica in rotta " indica una unità nautica che non è direttamente né indirettamente all’ancora, né ormeggiata a riva, né arenata;
r) il termine " giorno " indica il periodo di tempo compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;
s) il termine " luce intermittente " indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente da quattro a dieci volte al minuto;
t) il termine " luce lampeggiante " indica una sorgente luminosa accesa e spenta regolarmente almeno venti volte al minuto;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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