REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 3.
Comandante dell’unità nautica, responsabile dell’installazione galleggiante.
1. Nessuna unità nautica o convoglio rimorchiato o spinto può navigare senza che a bordo vi sia un comandante.
2. Il comandante è responsabile dell’osservanza del presente regolamento, delle norme contenute nel Codice della Navigazione e nel D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 "Approvazione del regolamento per la navigazione interna" e loro successive integrazioni e modificazioni.
3. Tutte le installazioni galleggianti devono essere poste sotto l’autorità di un persona che sarà responsabile dell’osservanza del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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