REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 7.
Carico e numero di persone.
1. Nel caso in cui siano indicate le marche di bordo libero, l’unità nautica non deve immergersi oltre il limite inferiore delle marche stesse.
2. Il carico deve essere disposto in modo da non mettere in pericolo la sicurezza dell’unità nautica né da ostacolare la visuale necessaria per la condotta.
3. Se il numero di persone o il carico ammissibili non sono stati fissati, l’unità nautica dovrà essere caricata in modo che la sicurezza della stessa non sia compromessa.
4. Le unità nautiche destinate al trasporto passeggeri non devono avere a bordo un numero di passeggeri superiore a quello autorizzato ed indicato nei documenti di bordo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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