REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 11.
Protezione delle acque.
1. È vietato versare o immettere nelle acque sostanze la cui natura possa inquinarle o alterarne le proprietà.
2. Se, per negligenza, sostanze pericolose o inquinanti sono cadute o rischiano di cadere in acqua, il comandante deve avvertire senza indugio le autorità competenti, sempre che non sia in grado egli stesso di evitare il pericolo o l’inquinamento.
3. Il comandante dell’unità nautica che constata la presenza sulla via navigabile di carburante, di lubrificante o d’altre sostanze pericolose per le acque in quantità apprezzabile è tenuto ad avvertire le autorità competenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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