REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 13.
Incidenti ed assistenza.
1. In caso d’incidente, il comandante prende tutte le misure necessarie per la protezione o il salvataggio delle persone a bordo.
2. Dopo un incidente di navigazione, ogni persona coinvolta deve tenersi a disposizione affinché possano essere stabilite la sua identità, le caratteristiche della sua unità nautica e la natura della sua partecipazione all’incidente. È considerata come coinvolta in un incidente di navigazione la persona il cui comportamento possa aver contribuito all’incidente stesso.
3. Il comandante è tenuto a prestare assistenza immediata alle persone o alle unità nautiche in pericolo, nella misura compatibile con la sicurezza della sua unità nautica. In caso di bisogno egli chiede l’aiuto di terzi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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