Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 15.
Ordinanze delle autorità.
1. I comandanti ed i responsabili d’installazioni galleggianti devono conformarsi agli ordini impartiti dalle autorità competenti per garantire la sicurezza del traffico o evitare difficoltà alla navigazione.
2. I comandanti ed i responsabili d’installazioni galleggianti devono parimenti conformarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo rilasciate in casi speciali, quali le manifestazioni, i lavori sull’acqua o sulle rive, oppure in caso di alto livello delle acque.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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