REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 25.
Unità nautiche motorizzate.
1. Di notte durante la rotta, le unità nautiche motorizzate devono portare:
a) un fanale chiaro d’albero posto in prua e sull’asse dell’unità nautica, se l’unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia almeno tre volte la distanza verticale;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, per quanto possibile un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
2. Tutte le unità nautiche motorizzate che sono precedute da un’altra unità nautica motorizzata messa di rinforzo devono conservare le segnalazioni di cui al primo comma.
3. Per le unità nautiche minori:
b) un fanale a luce bianca visibile da ogni lato e collocato nell’asse dell’unità nautica invece del fanale d’albero e del fanale di poppa. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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