Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 26.
Unità nautiche senza motore.
1. Di notte, durante la navigazione, le unità nautiche senza motore devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato. Il fanale può anche essere collocato nella parte posteriore.
2. Per le unità nautiche a vela che navigano soltanto a vela, sono pure autorizzati:
a) fanali ordinari al posto di fanali chiari;
b) un fanale di poppa, nonché fanali laterali che possono pure essere collocati uno accanto all’altro a prua o riuniti in una lanterna bicolore, collocata nell’asse dell’unità nautica;
c) una lanterna tricolore sulla punta dell’albero.
3. Per le unità nautiche minori a vela che navigano soltanto a vela, è autorizzato un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, con l’obbligo di accendere un secondo fanale a luce bianca all’avvicinarsi d’altre unità nautiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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