REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 27.
Unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e motore.
1. Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di notte:
a) un fanale a luce bianca, visibile da ogni lato e fanali laterali, questi ultimi possono essere collocati a prua uno accanto all’altro o riuniti in una lanterna bicolore collocata nell’asse dell’unità nautica;
b) un fanale d’albero, un fanale di poppa e fanali laterali, questi ultimi e il fanale di poppa possono anche essere riuniti in una lanterna tricolore collocata sulla punta dell’albero.
2. Le unità nautiche che navigano contemporaneamente a vela e a motore portano di giorno:
a) un cono nero con la punta verso il basso, posto ad un’altezza che lo renda visibile il più possibile.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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