Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 28.
Unità nautiche in stazionamento.
1. Di notte, le unità nautiche in stazionamento, ad eccezione di quelle che sono ormeggiate a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato.
2. Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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