REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 29.
Unità nautiche in servizio regolare.
1. Le unità nautiche di servizio regolare devono portare i seguenti segnali supplementari:
a) di notte, un fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale d’albero;
b) di giorno, un pallone verde.
2. Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare, oltre ai segnali di cui al comma primo, i seguenti segnali supplementari:
a) di notte, un secondo fanale chiaro a luce verde visibile da ogni lato, disposto per quanto possibile un metro più alto del fanale a luce verde di cui al punto a) del primo comma;
b) di giorno, un cilindro bianco, disposto per quanto possibile un metro sotto il pallone verde di cui al punto b) del primo comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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