REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 29.
Unità nautiche in servizio regolare.
1. Le unità nautiche di servizio regolare devono portare i seguenti segnali supplementari:
2. Le unità nautiche di servizio regolare, che godono di qualche priorità, devono portare, oltre ai segnali di cui al comma primo, i seguenti segnali supplementari:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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