REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 30.
Protezione contro il moto ondoso.
1. Le unità nautiche destinate a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche, azioni di salvataggio, ecc.) che devono essere protette dal moto ondoso possono portare, previa autorizzazione delle Autorità nautiche territorialmente competenti, i seguenti segnali supplementari:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale