REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 30.
Protezione contro il moto ondoso.
1. Le unità nautiche destinate a compiti speciali (misurazioni, ricerche idrologiche, azioni di salvataggio, ecc.) che devono essere protette dal moto ondoso possono portare, previa autorizzazione delle Autorità nautiche territorialmente competenti, i seguenti segnali supplementari:
a) di notte, un fanale ordinario a luce rossa, visibile da ogni lato, e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e disposto circa un metro al di sotto del primo;
b) di giorno, una bandiera, rossa per la metà superiore e bianca per quell’inferiore. Tale bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, quella superiore rossa e quell’inferiore bianca.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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