Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 31.
Ancoraggi pericolosi.
1. Le unità nautiche, quando sono ancorate in maniera da mettere in pericolo la navigazione devono portare:
a) di notte due fanali ordinari a luce bianca, visibili da ogni lato e disposti l’uno al di sopra dell’altro ad un intervallo di almeno 1 m;
b) di giorno due bandiere bianche sovrapposte.
2. Qualora la sicurezza della navigazione lo richieda, l’ancora è inoltre segnalata, di notte mediante un galleggiante con riflettore radar e un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato, di giorno con corpi galleggianti gialli.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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