REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 32.
Convogli.
1. Di notte, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un’altra unità nautica motorizzata, ad un convoglio spinto o ad un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta:
a) due fanali chiari d’albero sovrapposti a circa un metro di distanza l’uno dall’altro, posti di prua e sull’asse dell’unità nautica, il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull’asse dell’unità nautica ad un’altezza tale da essere ben visibile.
2. Di notte, nel caso in cui un convoglio rimorchiato abbia in testa più unità nautiche motorizzate, o nel caso in cui una unità nautica motorizzata, o un convoglio spinto, o un rimorchio di fianco sia preceduto da più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, naviganti affiancati, accoppiati o no, ciascuna delle unità nautiche deve portare durante la rotta:
a) tre fanali chiari d’albero sovrapposti a circa un metro di distanza l’uno dall’altro, posti di prua e sull’asse dell’unità nautica, con il fanale inferiore posto almeno un metro più alto dei fanali laterali;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
c) un fanale ordinario a luce gialla di poppa posto sull’asse dell’unità nautica ad un’altezza tale da essere ben visibile.
3. La prescrizione del comma precedente si applica alle unità nautiche che manovrano un impianto galleggiante.
4. Le unità nautiche rimorchiate devono portare:
a) un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato;
b) due fanali ordinari a luce bianca, posti uno a prua ed uno a poppa, se la lunghezza supera i 110 m.
5. Di notte, l’unità nautica o le unità nautiche in coda al convoglio devono portare un fanale ordinario di poppa posto sull’asse dell’unità nautica ad un’altezza tale da essere ben visibile. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiate i fanali vanno posti solamente sulle due unità nautiche estreme.
6. Di giorno, tutte le unità nautiche motorizzate in testa ad un convoglio rimorchiato e tutte le unità nautiche motorizzate poste di rinforzo davanti ad un’altra unità nautica motorizzata, ad un convoglio spinto o ad un rimorchio di fianco devono portare, durante la rotta, un cilindro giallo bordato, in alto come in basso, di due fasce nere e bianche, le fasce bianche sono poste all’estremità del cilindro. Il cilindro deve essere posto verticalmente in prua ad un’altezza che lo renda visibile da tutti i lati.
7. Le unità nautiche rimorchiate devono portare un pallone giallo posto ad un’altezza che lo renda visibile da tutti i lati. Se vi sono più di due unità nautiche accoppiati il pallone giallo va posto solamente sulle due unità nautiche estreme.
8. Nel caso in cui una unità nautica motorizzata o un rimorchio di fianco sia preceduto da una o più unità nautiche motorizzate messe di rinforzo, su tale unità nautica e su ogni unità nautica che compone il rimorchio di fianco deve essere posto un pallone giallo. Quando un convoglio spinto è preceduto da una o più unità nautiche motorizzate poste di rinforzo, lo spintore deve portare un pallone giallo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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