REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 33.
Convogli spinti.
1. I convogli spinti, di notte, durante la rotta devono portare:
a) tre fanali chiari d’albero posti a prua dell’unità nautica di testa. Questi fanali devono essere disposti secondo un triangolo equilatero con base orizzontale in un piano perpendicolare all’asse longitudinale del convoglio. I due fanali inferiori devono distanziarsi di circa 1,25 m circa ed essere posti a 1,10 m dal fanale superiore;
b) un fanale chiaro d’albero a prua di tutti le altre unità nautiche eventualmente affiancati in modo che sia visibile la larghezza totale del convoglio;
c) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
d) tre fanali ordinari a luce bianca di poppa sullo spintore posti a circa 1,25 m uno dall’altro ad un’altezza tale da essere ben visibile;
e) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sulle altre unità nautiche eventualmente affiancati;
f) nel caso di convoglio spinto preceduto da unità nautica motorizzata i tre fanali di poppa di cui al punto d) devono essere a luce gialla.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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