REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 34.
Rimorchi di fianco.
1. I rimorchi di fianco, di notte, durante la rotta devono portare:
a) Sull’unità nautica motorizzata un fanale chiaro d’albero posto in prua e sull’asse dell’unità nautica, se l’unità nautica supera la lunghezza di 110 m deve essere posto un secondo fanale chiaro dietro al primo in modo che la distanza orizzontale tra i due fanali sia almeno tre volte la distanza verticale. Sulle unità nautiche non motorizzate un fanale ordinario a luce bianca, visibile da ogni lato e posto più alto del fanale d’albero dell’unità nautica motorizzata;
b) fanali chiari laterali posti alla stessa altezza e sulla stessa perpendicolare all’asse dell’unità nautica, almeno un metro più bassi del fanale d’albero e non sopravanzanti lo stesso. Devono essere mascherati verso l’interno dell’unità nautica in modo che il fanale verde non possa essere visto da babordo ed il fanale rosso non possa essere visto da tribordo;
c) un fanale ordinario a luce bianca di poppa sull’unità nautica e l’unità nautica o le unità nautiche affiancate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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