Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 35.
Segnali supplementari delle unità nautiche che trasportano materie pericolose.
1. Le unità nautiche, sia in rotta che in stazionamento, che effettuano trasporti di merci pericolose, devono portare i seguenti segnali supplementari:
a) durante la notte, un fanale blu visibile da ogni lato, la cui intensità deve essere almeno uguale a quella di due fanali ordinari blu;
b) durante il giorno, un cono blu con la punta rivolta in basso posto ad un’altezza tale da essere ben visibile da tutti i lati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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